Tipologie di beni oggetto di cessione gratuita
Le nuove norme si applicano ai beni che abbiano i seguenti requisiti:
1) siano diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici
2) siano "non di lusso"
3) presentino particolari anomalie consistenti in imperfezioni, alterazioni, danni o vizi, che ne rendano impossibile la commercializzazione pur non inficiando la loro idoneità all'utilizzo.
Attestazione della ONLUS
L'Agenzia delle entrate ha precisato che la ONLUS beneficiaria deve attestare, in apposita dichiarazione da conservare agli atti dell'impresa cedente, il proprio impegno ad utilizzare direttamente i beni in conformità alle finalità istituzionali (art. 13, co. 4, D.Lgs. n. 460/1997). Sussiste, inoltre, l'obbligo per la ONLUS beneficiaria di utilizzare effettivamente i beni ricevuti, a pena di decadenza dei benefici fiscali per l'impresa cedente.
Limite di importo
Rientrano nel regime fiscale agevolato le cessione gratuite dei beni che presentino le caratteristiche sopra descritte, fino ad un importo corrispondente al costo specifico per la produzione o l'acquisto complessivamente non superiore al 5% del reddito d'impresa dichiarato.
Il limite, quindi, non è fisso ma varia in funzione dell'ammontare del reddito d'impresa dichiarato.
Per costo specifico di un bene, deve intendersi quello nel quale rientrano tutti i costi sostenuti dall'impresa per la realizzazione del bene stesso e che concorrono a comporre il valore di quest'ultimo, quali, ad esempio, il costo delle materie prima, dei semilavorati, dei prodotti finiti, degli altri beni destinati ad essere fisicamente incorporati nei prodotti finiti, degli imballaggi utilizzati, ... (Agenzia delle entrate, Circ. n. 168/E del 26 giugno 1998).
Erogazioni liberali
Il costo specifico sostenuto per la produzione o l'acquisto dei beni ceduti gratuitamente alle ONLUS non deve essere più computato ai fini della formazione del limite di deducibilità di cui all'art. 100, co. 2, lett. h) del TUIR per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS. Si tratta, dunque, di un'agevolazione autonoma, che non produce effetti sulle disposizioni relative al limite di deducibilità delle erogazioni liberali.
Trattamento ai fini IVA dei beni ceduti
Il nuovo co. 3 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 460/1997 ha previsto espressamente che i beni oggetto di cessione gratuita alle ONLUS si considerano distrutti agli effetti dell'IVA. In precedenza, tali operazioni rientravano nel regime di esenzione previsto in via generale dall'art. 10, n. 12, del D.P.R. n. 633/1972, per le cessioni gratuite di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa effettuate in favore, tra l'altro, delle ONLUS. Il regime di esenzione non consentiva la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti e l'impresa donante aveva dunque l'obbligo della rettifica della detrazione dell'imposta pagata al momento dell'acquisto o dell'importazione. Dal 1° gennaio 2008, quindi, le aziende possono cedere tali tipologie di beni alle ONLUS senza subire alcuna limitazione del diritto alla detrazione.
La procedura da seguire
L'Agenzia delle entrate ha precisato che, poiché ai fini IVA i beni ceduti gratuitamente alle ONLUS si considerano distrutti, per poter beneficiare dell'agevolazione vincendo la presunzione di cessione è necessario seguire la procedura prevista dall'art. 2, co. 2, del D.P.R. n. 441/1997.
Obblighi dell'impresa
L'impresa cedente deve:
- effettuare una preventiva comunicazione scritta delle singole cessioni di beni al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate. La comunicazione (che può essere anche resa unitamente a quella prevista dall'art. 2, co. 2, del D.P.R. n. 441/1997 inviandola anche ai comandi competenti della Guardia di finanza) deve contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei beni, nonché dell'ammontare complessivo - sulla base del prezzo di acquisto, dei beni gratuitamente ceduti. La comunicazione può non essere inviata quando le cessioni abbiano per oggetto beni facilmente deperibili e di modico valore unitario e qualora il costo complessivo di ciascuna cessione non superi i 5.164,57 euro;
- predisporre il documento progressivamente numerato di cui all'art. 1, co. 3, del D.P.R. n. 472/1996, contenente l'indicazione della data, della generalità del cedente, del cessionario e dell'eventuale incaricato al trasporto, nonché la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti;
- annotare, entro il 15° giorno del mese successivo alla cessione, nei registri previsti ai fini IVA o in apposito prospetto la quantità e la qualità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese.
La ONLUS beneficiaria deve:
- predisporre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della legge n. 15/1968, con la quale deve attestare natura, qualità e quantità dei beni ricevuti, corrispondenti ai dati contenuti nel documento predisposto dall'impresa cedente ai sensi dell'art. 1, co. 3, del D.P.R. n. 472/1996;
- attestare, in apposita dichiarazione da conservare agli atti dell'impresa cedente, l'impegno ad utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali;
- realizzare l'effettivo utilizzo diretto dei beni ricevuti.

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